TITOLO I
NORME IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI RISPARMIO
ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE
FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' ed ambito di applicazione)
1. Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia,
di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di
compatibilita' ambientale dell'utilizzo dell'energia a parita' di
servizio reso e di qualita' della vita, le norme del presente titolo
favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica
della Comunita' economica europea, l'uso razionale dell'energia, il
contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo
di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la
riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi,
una piu' rapida sostituzione degli impianti in particolare nei
settori a piu' elevata intensita' energetica, anche attraverso il
coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo
dimostrativo e di produzione industriale.
2. La politica di uso razionale dell'energia e di uso razionale delle
materie prime energetiche definisce un complesso di azioni organiche
dirette alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato
delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei
processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione delle
materie prime energetiche di importazione.
3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di
energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le
risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei
rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono
considerate altresi' fonti di energia assimilate alle fonti
rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione
combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore
recuperabile nei fiumi di scarico e da impianti termici, da impianti
elettrici e da processi industriali, nonche' le altre forme di
energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi
compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e
nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro
edilizio e sugli impianti. Per i rifiuti organici ed inorganici resta
ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e
successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31 agosto
1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.
4. L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 e'
considerata di pubblico interesse e di pubblica utilita' e le opere
relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e
urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.
Art. 2.
(Coordinamento degli interventi)
1. Per la coordinata attuazione del piano energetico nazionale e al
fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e teconologica, il
Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti, il Ministro
dell'ambiente, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'ambiente,
il Ministro delle partecipazioni statali, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e
successivamente con cadenza almeno triennale, direttive per il
coordinato impiego degli strumenti pubblici di intervento e di
incentivazione della promozione, della ricerca, dello sviluppo
tecnologico, nei settori della produzione, del recupero e
dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento
dei consumi energetici.
Art. 3.
(Accordo di programma)
1. Per lo sviluppo di attivita' aventi le finalita' di cui
all'articolo 1, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede a stipulare con l'ENEA un accordo di
programma, con validita' triennale, ove sono stabiliti gli obiettivi,
i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi
al programma medesimo per un ammontare complessivo non superiore al
10 per cento degli stanziamenti previsti dalla presente legge.
Art. 4.
(Norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR), l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono emanate norme che, anche nel quadro delle indicazioni e
delle priorita' della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive
modificazioni ed integrazioni, definiscono i criteri generali
tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e
convenzionata nonche' per l'edilizia pubblica e privata, anche
riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, che
facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e
al titolo II. Tali norme sono aggiornate, secondo la medesima
procedura, ogni due anni.
2. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in
relazione agli obiettivi di cui al'articolo 1, emana con decreto la
normativa tecnica al cui rispetto e' condizionato il rilascio delle
autorizzazioni e la concessione e l'erogazione di finanziamenti e
contributi per la realizzazione di opere pubbliche.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, l'ENEA, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme per
definire i criteri generali per la costruzione o la ristrutturazione
degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale che
facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti energetici, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le
associazioni di categoria interessate e le associazioni di istituti
nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia, sono emanate
norme per il contenimento dei consumi di energia, riguardanti in
particolare progettazione, installazione, esercizio e manutenzione
degli impianti termici, e i seguenti aspetti: determinazione delle
zone climatiche; durata giornaliera di attivazione nonche' periodi di
accensione degli impianti termici; temperatura massima dell'aria
negli ambienti degli edifici durante il funzionamento degli impianti
termici; rete di distribuzione e adeguamento delle infrastrutture di
trasporto, di ricezione e di stoccagio delle fonti di energia al fine
di favorirne l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici e
privati per le finalita' di cui all'articolo 1.
5. Per le finalita' di cui all'articolo 1, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dei trasporti, sono
emanate norme per il contenimento dei consumi energetici in materia
di reti e di infrastrutture relative ai trasporti nonche' ai mezzi di
trasporto terrestre ed aereo pubblico e privato.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti i Ministri interessati, puo' emanare norme specifiche,
efficaci anche solo per periodi limitati, dirette ad assicurare il
contenimento dei consumi energetici.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono emanate norme idonee a rendere apprezzabile il
conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e
dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei criteri di
aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la
fornitura di beni o servizi per conto della pubblica amministrazione,
degli enti territoriali e delle relative aziende, degli istituti di
previdenza e di assicurazione. Tale normativa e' inserita di diritto
nella normativa che disciplina le gare d'appalto e nei capitolati
relativi.
Art. 5.
(Piani regionali)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, d'intesa con l'ENEA, individuano i bacini che in relazione
alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alla
disponibilita' di fonti rinnovabili di energia, al risparmio
energetico realizzabile e alla preesistenza di altri vettori
energetici, costituiscono le aree piu' idonee ai fini della
fattibilita' degli interventi di uso razionale dell'energia e di
utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
2. D'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini
di cui al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono
rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo all'uso
delle fonti rinnovabili di energia.
3. I piani di cui al comma 2 contengono in particolare:
a) il bilancio energetico regionale o provinciale;
b) l'individuazione dei bacini energetici territoriali;
c) la localizzazione e la realizzazione degli impianti di
teleriscaldamento;
d) l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla
realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia;
e) la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di
priorita' relativo alla quantita' percentuale e assoluta di energia
risparmiata, per gli interventi di risparmio energetico;
f) la formulazione di obiettivi secondo priorita' di intervento;
g) le procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti
per la produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici per
impianti installati al servizio dei settori industriale, agricolo,
terziario, civile e residenziale, nonche' per gli impianti
idroelettrici.
4. In caso di inadempimento delle regioni o delle province autonome
di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 nei
termini individuati, ad esse si sostituisce il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede con
proprio decreto su proposta dell'ENEA, sentiti gli enti locali
interessati.
5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n.
1150, e successive modificazioni e integrazioni, dei comuni con
popolazione superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere uno
specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti
rinnovabili di energia.
Art. 6.
(Teleriscaldamento)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, individuano le aree che risultano idonee alla realizzazione di
impianti e di reti di teleriscaldamento nonche' i limiti ed i criteri
nel cui ambito le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome,
gli enti pubblici nazionali o locali, gli istituti di previdenza e di
assicurazione, devono privilegiare il ricorso all'allaccio a reti di
teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino in tali aree.
Art. 7.
(Norme per le imprese elettriche minori)
1. Il limite stabilito dall'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre
1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio
1982, n. 308, non si applica alle imprese produttrici e distributrici
a condizione che l'energia elettrica prodotta venga distribuita entro
i confini territoriali dei comuni gia' serviti dalle medesime imprese
produttrici e distributrici alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. La produzione di energia elettrica delle medesime imprese
produttrici e distributrici mediante le fonti rinnovabili di energia
di cui all'articolo 1, comma 3, resta disciplinata dalle disposizioni
legislative vigenti per i relativi impianti.
3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta della
Cassa conguaglio per il settore elettrico, stabilisce entro ogni
anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese
produttici e distributrici di cui al comma 1, l'acconto per l'anno in
corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a
titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese produttrici e
distributrici.
4. Il CIP puo' modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al
bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e
distributrici di cui al comma 1 qualora intervengano variazioni nei
costi dei combustibili e/o del personale che modifichino in modo
significativo i costi di esercizio per l'anno in corso delle medesime
imprese produttrici e distributrici.
Art. 8.
(Contributi in conto capitale a sostegno
dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia
nell'edilizia)
1. Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a
ridurre il consumo specifico di energia, il miglioramento
dell'efficienza energetica, l'utilizzo delle fonti di energia di cui
all'articolo 1, nella climatizzazione e nella illuminazione degli
ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale,
turistico, sportivo ed agricolo, nell'illuminazione stradale, nonche'
nella produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria
nelle abitazioni adibite ad uso civile e ad uso industriale,
artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, possono
essere concessi contributi in conto capitale nella misura minima del
20 per cento e nella misura massima del 40 per cento della spesa di
investimento ammissibile documentata per ciascuno dei seguenti
interventi:
a) coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di
energia non inferiore al 20 per cento ed effettuata secondo le regole
tecniche di cui all'allegata tabella A;
b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento,
che in condizioni di regime presentino un rendimento, misurato con
metodo diretto, non inferiore al 90 per cento, sia negli edifici di
nuova costruzione sia in quelli esistenti;
c) installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o
acqua sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di
energia che consentano la copertura almeno del 30 per cento del
fabbisogno termico dell'impianto in cui e' attuato l'intervento
nell'ambito delle disposizioni del titolo II;
d) installazione di apparecchiature per la produzione combinata di
energia elettrica e di calore;
e) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica; per tali interventi il contributo puo' essere
elevato fino all'80 per cento;
f) installazione di sistemi di controllo integrati e di
contabilizzazione differenziata dei consumi di calore nonche' di
calore e acqua sanitaria di ogni singola unita' immobiliare, di
sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di
climatizzazione nonche' trasformazione di impianti centralizzati o
autonomi per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1;
g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in
impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di
acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione
della temperatura, inseriti in edifici composti da piu' unita'
immobiliari, con determinazione dei consumi per le singole unita'
immobiliari, escluse quelle situate nelle aree individuate dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dell'articolo 6 ove siano presenti reti di teleriscaldamento;
h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche
nelle aree esterne.
2. Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani
di interventi compresi tra quelli di cui al comma 1 si applica
l'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Art. 9.
(Competenza delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano)
1. La concessione e la erogazione dei contributi previsti dagli
articoli 8, 10 e 13 e' delegata alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentito il Ministro del tesoro, emana, con proprio decreto, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le direttive per uniformare i criteri di valutazione delle domande,
le procedure e le modalita' di concessione e di erogazione dei
contributi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano tengono conto nell'istruttoria di propria competenza dei
tempi di realizzazione delle singole iniziative, dei consumi di
energia preesistenti, dei benefici energetici attesi, della quantita'
di energia primaria risparmiata per unita' di capitale investito,
nonche': per gli interventi di cui all'articolo 8, della tipologia
degli edifici e dei soggetti beneficiari dei contributi con priorita'
per gli interventi integrati; per gli interventi di cui all'articolo
10, dell'obsolescenza degli impianti e dell'utilizzo energetico dei
rifiuti; per gli interventi di cui all'articolo 13, della tipologia
delle unita' produttive e delle potenziali risorse energetiche del
territorio.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano inoltrano al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposita richiesta
di fondi documentata sulla base delle domande effettivamente
pervenute e favorevolmente istruite.
4. Tenuto conto delle richieste delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano pervenute entro il termine di cui al
comma 3, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato propone entro trenta giorni al CIPE, che provvede
entro i successivi trenta giorni, la ripartizione tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano dei fondi in relazione a
ciascuno degli interventi di cui agli articoli 8, 10 e 13.
5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano sono improrogabilmente impegnati mediante
appositi atti di concessione dei contributi entro centoventi giorni
dalla ripartizione dei fondi. I fondi residui, per i quali le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano non hanno fornito la
documentazione relativa agli atti di impegno entro i trenta giorni
successivi, vengono destinati dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ad iniziative
inevase dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano sulla base delle percentuali di ripartizione gia' adottate
dal CIPE ai sensi del comma 4.
6. Per il primo anno di applicazione della presente legge il termine
di cui al comma 3 e' fissato al novantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della stessa e la nuova ripartizione dei fondi
residui di cui al comma 5 riguarda anche eventuali fondi residui
trasferiti alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano per le medesime finalita' sulla base della normativa
previgente la presente legge e non impegnati entro il termine di
centoventi giorni di cui al medesimo comma 5.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
avvalendosi anche dell'ENEA ai sensi dell'articolo 16, comma 3,
provvedono ad accertare l'effettivo conseguimento del risparmio
energetico, attraverso idonei strumenti di verifica con metodo a
campione e/o secondo criteri di priorita'. In caso di esito negativo
delle verifiche le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ne danno informazione immediata al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e provvedono all'immmediata revoca
totale o parziale dei contributi concessi ed al recupero degli
importi gia' erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso
ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento,
con le modalita' di cui all'articolo 2 del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la
risocossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri
enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi
e delle tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile
1910, n. 639. Le somme recuperate sono annualmente ripartite tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le
modalita' di cui al comma 4.
8. Per i pareri delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano previsti dalla presente legge, decorso il termine per
l'emanazione dell'atto cui il parere e' preordinato, l'autorita'
competente puo' provvedere anche in assenza dello stesso.
Art. 10.
(Contributi per il contenimento dei conusumi
energetici nei settori industriale, artigianale
e terziario)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 nei
settori industriale, artigianale e terziario e nella movimentazione
dei prodotti possono essere concessi contributi in conto capitale
fino al 30 per cento della spesa ammissibile preventivata, per
realizzare o modificare impianti fissi, sistemi o componenti, nonche'
mezzi per il trasporto fluviale di merci.
2. Possono essere ammessi a contributo interventi riguardanti
impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre
megawatt elettrici relativi ai servizi generali e/o al ciclo
produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo
di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di
macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con
altri combustibili.
Art. 11.
(Norme per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti
rinnovabili di energia o assimilate)
1. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle
province ed ai comuni e loro consorzi e associazioni, sia
direttamente sia tramite loro aziende e societa', nonche' alle
imprese di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n.
1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308,
ad imprese e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli
articoli 2602 e seguenti del codice civile, a consorzi costituiti tra
imprese ed Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e/o altri
enti pubblici, possono essere concessi contributi in conto capitale
per studi di fattibilita' tecnico-economica per progetti esecutivi di
impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di
trasporto e di distribuzione dell'energia derivante dalla
cogenerazione, nonche' per iniziative aventi le finalita' di cui
all'articolo 1 e le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, escluse le iniziative di cui agli articoli 12 e
14.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i
Ministri dell'ambiente, per le aree urbane e dei trasporti, nel
limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile prevista sino
ad un massimo di lire cinquanta milioni per gli studi di fattibilita'
tecnico-economica e di lire trecento milioni per i progetti esecutivi
purche' lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia
le seguenti caratteristiche minime:
a) potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt
elettrici;
b) potenza elettrica installata perla cogenerazione pari ad almeno il
10 per cento della potenza termica erogata all'utenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresi' essere concessi
contributi in conto capitale per la realizzazione o la modifica a
dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici relativi a servizi
generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia
e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la
sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. Il limite
suddetto non si applica nel caso di realizzazione di nuovi impianti,
quando cio' deriva da progetti di intervento unitari e coordinati a
livello di polo industriale, di consorzi e forme associative di
impresa.
4. Il contributo di cui al comma 3 e' concesso e liquidato con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
nel limite massimo del 30 per cento della spesa totale ammessa al
contributo preventivata e documentata, elevabile al 40 per cento nel
caso di impianti di cogenerazione e per gli impianti di cui
all'articolo 6.
5. La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere corredata
del progetto esecutivo.
6. L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed
economico che ostino, deve includere nei progetti per la costruzione
di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per
la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al
di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la
rete di distribuzione del calore.
7. La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento, ammissibili
ai sensi dell'articolo 6, da parte di aziende municipalizzate, di
enti pubblici, di consorzi tra enti pubblici,tra enti pubblici ed
imprese private ovvero tra imprese private che utilizzano il calore
dei cicli di produzione di energia delle centrali termoelettriche
nonche' il calore recuperabile da processi industriali possono
usufruire di contributi in conto capitale fino al 50 per cento del
relativo costo. L'ENEL e' tenuto a fornire la necessaria assistenza
per la realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con diritto
di rimborso degli oneri sostenuti.
8. I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 12.
(Progetti dimostrativi)
1. Alle aziende pubbliche e private e loro consorzi, ed a consorzi di
imprese ed enti pubblici possono essere concessi contributi in conto
capitale per la progettazione e la realizzazione di impianti con
caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o
organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia e/o
combustibili non tradizionali ovvero sviluppino prototipi a basso
consumo specifico ovvero nuove tecnologiche di combustione, di
gassificazione, di liquefazione del carbone e di smaltimento delle
ceneri, nonche' iniziative utilizzanti combustibili non fossili la
cui tecnologia non abbia raggiunto la maturita' commerciale e di
esercizio. Sono ammessi altresi' ai contributi sistemi utilizzanti le
fonti rinnovabili di energia di origine solare finalizzati a
migliorare la qualita' dell'ambiente e, in particolare, la
potabilizzazione dell'acqua.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso, nel limite del 50 per
cento della spesa ammissibile preventivata, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su delibera del
CIPE.
Art. 13.
(Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia
nel settore agricolo)
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1 nel
settore agricolo, possono essere concessi alle imprese agricole
singole o associate, ovvero a societa' che offrono e gesticono il
servizio-calore, che prevedano la partecipazione dell'ENEL e/o di
aziende municipalizzate e/o di altri enti pubblici, contributi in
conto capitale per la realizzazione di impianti con potenza fino a
dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici per la
produzione o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica da
fonti rinnovabili di energia, nella misura massima del 55 per cento
della spesa ammessa, elevabile al 65 per cento per le cooperative.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
promuovono con le associazioni di categoria degli imprenditori
agricoli e dei coltivatori accordi tesi all'individuazione di
soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi di uso
razionale dell'energia nel settore agricolo.
Art. 14.
(Derivazioni di acqua - Contributi per la
riattivazione e per la costruzione di nuovi
impianti)
1. Ai soggetti che producono energia elettrica per destinarla ad usi
propri o per cederla in tutto o in parte all'ENEL e/o alle imprese
produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della legge
6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29
maggio 1982, n. 308, alle condizioni previste dalla vigente
normativa, nonche' alle predette imprese produttrici e distributrici,
possono essere concessi contributi in conto capitale per iniziative:
a) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino
concessioni rinuciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima
della data di entrata in vigore della presente legge;
b) di costruzione di nuovi impianti nonche' di potenziamento di
impianti esistenti, che utilizzino concessioni di derivazioni di
acqua.
2. L'articolo 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, non si applica
quando l'energia elettrica acquistata proviene dalle fonti
rinnovabili di energia di cui all'articolo 1, comma 3.
3. La domanda di ammissione al contributo di cui al comma 1,
corredata dagli elementi tecnico-economici, dal piano finanziario,
dal piano di manutenzione e di esercizio, nonche' da ogni elemento
relativo agli eventuali atti di competenza regionale o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, ivi comprese le valutazioni
ambientali, e' presentata al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, alla regione o alla provincia autonoma di Trento
e di Bolzano, a seconda della competenza dell'impianto.
4. I contributi di cui al comma 1, per gli impianti di propria
competenza, previa istruttoria tecnico-economica espletata
dall' ENEL, sono concessi ed erogati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella misura
massima del 30 per cento della spesa ammissibile documentata.
Art. 15.
(Locazione finanziaria)
1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono
concessi anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria,
effettuate da societa' iscritte nell'albo istituito presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi
dell'articolo 1 del decreto del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno del 12 novembre 1986, in attuazione
dell'articolo 9, comma 13, della legge 1 marzo 1986, n. 64.
2. Le procedure e le modalita' di concessione ed erogazione dei
contributi di cui al comma 1, nonche' le modalita' di controllo del
regolare esercizio degli impianti incentivati, saranno determinate in
apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e le societa' di cui al comma 1.
Art. 16.
(Attuazione della legge - Competenza delle
regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano)
1. Le regioni emanano, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, norme per l'attuazione della presente legge.
2. Resta ferma la potesta' delle province autonome di Trento e di
Bolzano di emanare norme legislative sul contenimento dei consumi
energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
nell'ambito delle materie di loro competenza, escluse le prescrizioni
tecniche rispondenti ad esigenze di carattere nazionale contenute
nella presente legge e nelle direttive del CIPE.
3. Su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e
di Bolzano l'ENEL, l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'ENEA, il CNR
e le universita' degli studi, in base ad apposite convenzioni e
nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, assistono le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'attuazione
della presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e i comuni, singoli o associati, possono dotarsi di
appositi servizi per l'attuazione degli adempimenti di loro
competenza previsti dalla presente legge.
Art. 17.
(Cumulo di contributi e casi di revoca)
1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14, sono
cumulabili con altre incentivazioni eventualmente previste da altre
leggi a carico del bilancio dello Stato, fino al 75 per cento
dell'investimento complessivo.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
intesa con il Ministro del tesoro puo' promuovere, senza oneri a
carico del bilancio dello Stato, apposite convenzioni con istituti
di credito, istituti e societa' finanziari al fine di facilitare
l'accesso al credito per la realizzazione delle iniziative agevolate
ai sensi della presente legge.
3. Nell'ambito delle proprie competenze e su richiesta del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'ENEA effettua
verifiche a campione e/o secondo criteri di priorita', circa
l'effettiva e completa realizzazione delle iniziative di risparmio
energetico agevolate ai sensi degli articoli 11, 12, e 14. In caso di
esito negativo delle verifiche l'ENEA da' immediatamente
comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato che provvede alla revoca parziale o totale dei
contributi ed al recupero degli importi gia' erogati, maggiorati di
un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data
dell'ordinativo di pagamento, con le modalita' di cui all'articolo 2
del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura
coattiva per la ricossione delle entrate patrimoniali dello Stato e
degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di
pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato dal regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 18.
(Modalita' di concessione
ed erogazione dei contributi)
1. Per i contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14 le modalita' di
concessione ed erogazione, le prescrizioni tecniche richieste per la
stesura degli studi di fattibilita' e dei progetti esecutivi, le
prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e di corretta
manutenzione degli impianti incentivati, nonche' i criteri di
valutazione delle domande di finaziamento sono fissati con apposito
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini dell'acquisizione dei contributi di cui al comma 1, le
spese sostenute possono essere documentate nelle forme previste
dall'articolo 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130.
Agli adempimenti necessari per consentire l'utilizzo di tali
facolta', si provvede in conformita' a quanto disposto dall'articolo
18, sesto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, a cura del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Su tutti i contributi previsti dalla presente legge possono essere
concesse anticipazioni in corso d'opera garantite da polizze
fidejussorie, bancarie ed assicurative emesse da istituti all'uopo
autorizzati, con le modalita' ed entro i limiti fissati con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 19.
(Responsabile per la conservazione
e l'uso razionale dell'energia)
1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori
industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno
precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente
superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il
settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di
petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il
nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia.
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i
soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti
beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a
comunicare i dati energici relativi alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia
individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro
necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la
predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri
economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati
energetici di cui al comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative
di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente
articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori
di appartenenza.
5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di
apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di
Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle
finalita' della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui
al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di
diagnosi energetica.
Art. 20.
(Relazione annuale al Parlamento)
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato
di attuazione della presente legge, tenendo conto delle relazioni che
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano debbono
inviare al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
entro il mese di febbraio del medesimo anno, sugli adempimenti di
rispettiva competenza, in modo particolare con riferimento agli
obiettivi e ai programmi contenuti nei rispettivi piani energetici.
2. Un apposito capitolo della relazione di cui al comma 1 illustra i
risultati conseguiti e i programmi predisposti dall'ENEA per
l'attuazione dell'articolo 3.
Art. 21.
(Disposizioni transitorie)
1. Alla possibilita' di fruire delle agevolazioni previste dalla
presente legge sono ammesse anche le istanze presentate ai sensi
della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, per iniziative rientranti fra
quelle previste dagli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 che non siano
ancora state oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o di
rigetto.
2. Per le istanze di finanziamento di cui al comma 1 la concessione
delle agevolazioni resta di competenza dell'amministrazione cui sono
state presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, e
successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364,
convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445.
Art. 22
Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia e
delle industrie di base
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato che deve esprimersi entro trenta giorni dalla
richiesta, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il
Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla ristrutturazione
ed al potenziamento della Direzione generale delle fonti di energia e
delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Si applicano, salvo quanto espressamente previsto
dalla presente disposizione, le norme di cui all'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per le successive
modifiche dell'ordinamento della medesima Direzione generale. A tal
fine le relative dotazioni organiche sono aumentate, per quanto
riguarda le qualifiche dirigenziali di non piu' undici unita' con
specifica professionalita' tecnica nel settore energetico, e per il
restante personale di non piu' novanta unita', secondo la seguente
articolazione:
a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella XIV, quadro
C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748;
b) n. 10 posti di primo dirigente di cui alla tabella XIV, quadro C,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748;
c) n. 10 posti di VIII livello;
d) n. 20 posti di VII livello;
e) n. 20 posti di VI livello;
f) n. 10 posti di V livello;
g) n. 10 posti di IV livello;
h) n. 10 posti di III livello;
i) n. 10 posti di II livello.
2. Con il decreto di cui al comma 1 puo' essere altresi' prevista
presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie
di base la costituzione di un'apposita segreteria tecnico-operativa,
costituita da non piu' di dieci esperti con incarico quinquennale
rinnovabile per non piu' di una volta scelti fra docenti
universitari, ricercatori e tecnici di societa' di capitale - con
esclusione delle imprese private - specificamente operanti nel
settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni
con esclusione del personale del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti
di cui al presente comma e' determinato con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con il
Ministro del tesoro, in misura non inferiore a quello spettante
presso l'ente o l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I
dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai rispettivi
ordinamenti.
3. Limitatamente al personale delle qualifiche non dirigenziali,
alle assunzioni conseguenti all'aumento delle dotazioni organiche di
cui al comma 1 puo' procedersi a decorrere dal 1ä gennaio 1991, e
solo dopo aver attuato le procedure di mobilita' di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e
successive modificazioni, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e
successive modificazioni e integrazioni, o comunque dopo novanta
giorni dall'avvio di delle procedure. Nel biennio 1991-1992 puo'
procedersi a tali assunzioni esclusivamente nel limite annuo del 25
per cento e complessivo del 33 per cento dei relativi posti, restando
comunque i posti residui riservati per l'intero biennio alla
copertura mediante le predette procedure di mobilita'.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 200 milioni per l'anno 1990, in lire 1.000 milioni
per l'anno 1991 e in lire 1.800 milioni per l'anno 1992, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini
del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo
parzialmente utilizzando quanto a lire 400 milioni per ciascuno degli
anni 1991 e 1992 le proiezioni dell'accantonamento "Riordinamento del
Ministero ed incentivazioni al personale" e, quanto a lire 200
milioni per l'anno 1990, a lire 600 milioni per l'anno 1991 e a lire
1.400 milioni per l'anno 1992, l'accantonamento "Automazione del
Ministero dell'industria".
Art. 23.
(Abrogazione espressa di norme
e utilizzazione di fondi residui)
1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 22, 24 e 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono
abrogati.
2. Le somme destinate ad incentivare gli interventi di cui alla legge
29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, ivi comprese
quelle di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonche' quelle di
cui all'articolo 15, comma 37, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore della
presente legge non sono state ancora trasferite alle regioni o alle
province autonome di Trento e di Bolzano o non sono state ancora
formalmente impegnate dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per gli interventi di propria competenza, possono
essere utilizzate rispettivamente per le finalita' di cui agli
articoli 8, 10 e 13 e per quelle di cui agli articoli 11, 12 e 14.
3. Alla ripartizione delle somme di cui al comma 2 spettanti alle
regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede
con le procedure e le modalita' di cui all'articolo 9. Alla
ripartizione delle restanti somme fra i vari interventi, si provvede,
tenendo conto delle proporzioni fissate al comma 2 dell'articolo 38,
con le modalita' di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 38.
Art. 24.
(Disposizioni concernenti la metanizzazione)
1. Il contributo previsto a carico del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) per la realizzazione dei progetti indicati nel
programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal
CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988 e' sostituito o
integrato per la percentuale soppressa o ridotta per effetto dei
regolamenti del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052 del 24
giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del 19 dicembre
1988 con un contributo dello Stato a carico degli stanziamenti di cui
al comma 3 pari alla differenza tra il 50 per cento della spesa
ammessa per ogni singola iniziativa alle agevolazioni di cui
all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive
modificazioni e integrazioni, e il contributo concesso a carico del
FESR.
2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
d'intesa con il Ministro del tesoro nonche' con la Cassa depositi e
prestiti per la concessione ed erogazione dei finaziamenti, provvede
a disciplinare con decreto la procedura per l'applicazione delle
agevolazioni nazionali e comunitarie agli intervenuti di cui al comma
1.
3. All'avvio del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno
relativo al 1ä triennio, approvato dal CIPE con deliberazione dell'11
febbraio 1988, si fa fronte con lo stanziamento di lire 50 miliardi
autorizzato dall'articolo 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130 e con
lo stanziamento di lire 730 miliardi autorizzato dal decreto-legge 31
agosto 1987, n. 364, convertito con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 445, integrato di lire 300 miliardi con l'articolo
15, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni.
4. Il programma di cui al comma 3 si intende ridotto nella misura
corrispondente al maggior onere a carico del bilancio dello Stato
derivante dal contributo di cui al comma 1.
5. A parziale modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 445, il CIPE, definendo il programma per la metanizzazione
del territorio della Sardegna, provvede ad individuare anche il
sistema di approvvigionamento del gas metano.
6. Previa deliberazione del programma per la metanizzazione del
territorio della Sardegna di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 445, nonche' del sistema di approvvigionamento del
gas metano di cui al comma 5, il CIPE stabilisce una prima fase
stralcio in conformita' al programma deliberato, per la realizzazione
di reti di distribuzione che potranno essere provvisoriamente
esercitate mediante gas diversi dal metano, nelle more della
esecuzione delle opere necessarie per l'approvvigionamento del gas
metano.
TITOLO II
NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA NEGLI
EDIFICI
Art. 25.
(Ambito di applicazione)
1. Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia
negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione
d'uso, nonche' mediante il disposto dell'articolo 31, l'esercizio e
la manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente,
l'applicazione del presente titolo e' graduata in relazione al tipo
di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 26.
(Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti)
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni,
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al
risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n.
10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle
fonti di energia di cui all'articolo 1 in edifici ed impianti
industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono
assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui
agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di
installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di
acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi
privati annessi, e' considerata estensione dell'impianto
idrico-sanitario gia' in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al
contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed
all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, ivi
compresi quelli di cui all'articolo 8, sono valide le relative
decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione
d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere
progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in
relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed
elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 4, sono regolate, con riguardo ai momenti della
progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le
caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di
processo ad essi associati, nonche' dei componenti degli edifici e
degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il
conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo
effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a
maggioranza in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova
costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo la data
di entrata in vigore della presente legge, devono essere progettati e
realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola
unita' immobiliare.
7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico
e' fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi
favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate
salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la
realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.
Art. 27.
(Limiti ai consumi di energia)
1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici
sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo
4, in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici
stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di
appartenenza.
Art. 28.
(Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni)
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare
in comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei
lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto
delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta
dal progettista o dai proggettisti, che ne attesti la rispondenza
alle prescrizioni della presente legge.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1
non sono state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il
sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo
34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto
adempimento.
3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata secondo
le modalita' stabilite con proprio decreto dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Una copia della documentazione di cui al comma 1 e' conservata dal
comune ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo
33.
5. La seconda copia della documentazione di cui al comma 1,
restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve
essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne
ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di
questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei
lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili
della conservazione di tale documentazione in cantiere.
Art. 29.
(Certificazione delle opere e collaudo)
1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dalla
presente legge si applica la legge 5 marzo 1990, n. 46.
Art. 30.
(Certificazione energetica degli edifici)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici
e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli
edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla
certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di
collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a
conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o
della singola unita' immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove e'
ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile
o della singola unita' immobiliare. Le spese relative di
certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una
validita' temporale di cinque anni a partire dal momento del suo
rilascio.
Art. 31.
(Esercizio e manutenzione degli impianti)
1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un
terzo, che se ne assume la responsabilita', deve adottare misure
necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di
rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la
responsabilita', e' tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte
le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le
prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
3. I comuni con piu' di quarantamila abitanti e le province per la
restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e
verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme
relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi
esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli
utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energie e alla conduzione
degli impianti di cui alla presente legge contenenti clausole in
contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole
difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.
Art. 32.
(Certificazioni e informazioni
ai consumatori)
1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le
prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti
devono essere certificate secondo le modalita' stabilite con proprio
decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al
comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi
dell'avvenuta certificazione.
Art. 33.
(Controlli e verifiche)
1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme della
presente legge in relazione al progetto delle opere in corso d'opera
ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal
committente.
2. La verifica puo' essere effettuata in qualunque momento anche su
richiesta e a spesa del committente, dell'acquirente dell'immobile,
del conduttore, ovvero dell'esercente degli impianti.
3. In caso di accertamento di difformita' in corso d'opera il sindaco
ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformita' su opere terminate il
sindaco ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie
per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente
legge.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa il prefetto
per la irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 34.
Art. 34.
(Sanzioni)
1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 28 e'
punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione
e non superiore a lire cinque milioni.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere
difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 28 e
che non osserva le disposizioni degli articoli 26 e 27 e' punito con
la sanzione amministrativa in misura inferiore al 5 per cento e non
superiore al 25 per cento del valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la
certificazione di cui all'articolo 29, ovvero che rilasciano una
certificazione non veritiera nonche' il progettista che rilascia la
relazione di cui al comma 1 dell'articolo 28 non veritiera, sono
punti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1
per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere,
fatti salvi i casi di responsabilita' penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo
29 e' punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento
della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale
terzo che se ne e' assunta la responsabilita', che non ottempera a
quanto stabilito dall'articolo 31, commi 1 e 2, e' puntito con la
sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non
superiore a lire cinque miloni. Nel caso in cui venga sottoscritto un
contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31, le
parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un
terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la
nullita' dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 32 e' punita
con la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e
non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di
responsabilita' penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un
professionista, l'autorita' che applica la sanzione deve darne
comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i
provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza della disposizione che impone la nomina, ai sensi
dell'articolo 19, del tecnico responsabile per la conservazione e
l'uso razionale dell'energia, e' punita con la sanzione
amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a
lire cento milioni.
Art. 35.
(Provvedimenti di sospensione dei lavori)
1. Il sindaco, con provvedimento mediante il quale ordina la
sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per
l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la
regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta la
comunicazione al prefetto, l'ulteriore irrogazione della sanzione
amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico
del proprietario.
Art. 36.
(Irregolarita' rilevate dall'acquirente
o dal conduttore)
1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra
difformita' dalle norme della presente legge, anche non emerse da
eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro
un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di
risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.
Art. 37.
(Entrata in vigore delle norme del titolo II
e dei relativi decreti ministeriali)
1. Le disposizioni del presente titolo entrano in vigore centottanta
giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle
denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di
entrata in vigore.
2. I decreti ministeriali di cui al presente titolo entrano in
vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano
alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine
di entrata in vigore.
3. La legge 30 aprile 1976, n. 373, e la legge 18 novembre 1983, n.
645, sono abrogate. Il decreto del Presidente della Repubblica 28
giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile con la
presente legge, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e
4 dell'articolo 4, al comma 1 dell'articolo 30 e al comma 1
dell'articolo 32.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38.
(Ripartizione
fondi e copertura finanziaria)
1. Per le finalita' della presente legge e' autorizzata la spesa di
lire 427 miliardi per il 1991, 992 miliardi per il 1992 e 1.192
miliardi per il 1993. Il dieci per cento delle suddette somme e'
destinato alle finalita' di cui all'articolo 3 della presente legge.
2. Per le finalita' di cui agli articoli 11, 12 e 14 e' autorizzata
la spesa di lire 267,5 miliardi per il 1991, di lire 621,6 miliardi
per il 1992 e di lire 746,4 miliardi per il 1993, secondo la seguente
ripartizione:
a) per l'articolo 11, lire 220 miliardi per il 1991, lire 510
miliardi per il 1992 e lire 614 miliardi per il 1993;
b) per l'articolo 12, lire 33 miliardi per il 1991, lire 75 miliardi
per il 1992 e lire 92 miliardi per il 1993;
c) per l'articolo 14, lire 14,5 miliardi per il 1991, lire 36,6
miliardi per il 1992 e lire 40,4 miliardi per il 1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, secondo periodo,
e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991,
all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento
"Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti
rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonche'
dall'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988".
4. Per le finalita' di cui agli articoli 8, 10 e 13 e' autorizzata la
spesa di lire 116,8 miliardi per il 1991, di lire 271,2 miliardi per
il 1992 e di lire 326,4 miliardi per il 1993.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo
parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento
"Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti
rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonche'
dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988".
6. All'eventuale modifica della ripartizione tra i vari interventi
delle somme di cui al comma 2, si provvede con decreto motivato del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto degli indirizzi
governativi in materia di politica energetica.
7. Alle ripartizioni degli stanziamenti di cui al comma 2 del
presente articolo lettera a) tra gli interventi previsti
dall'articolo 11 della presente legge si provvede con decreti del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 39.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore, salvo quanto previsto
dall'articolo 37, il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 gennaio 1991.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
TABELLA A
(Articolo 8)
REGOLE TECNICHE PER GLI INTERVENTI DI CUI
ALL'ARTICOLO 8 NEL CASO DI EDIFICI ESISTENTI
Strutture da coibentare L'intervento deve comportare un aumento
della resistenza termica della superficie
trattata almeno pari a R=a (m2 oC h/kcal)
,dove (immagine) t e' il salto termico di
progetto definito dall'articolo 21 del de-
creto del Presidente della Repubblica n.
1052 del 28 giugno 1977, e "a" e' il coef-
ficente indicato di seguito per i diversi
interventi.
Sottotetti a = 0,1
Terrazzi e porticati a = 0,04
Pareti d'ambito isolate
dall'esterno a = 0,04
Pareti d'ambito isolate
nell'intercapedine Senza limitazione.
Pareti d'ambito isolate
dall'interno a = 0,04
Doppi vetri Ammessi all'incentivo solo nelle zone
climatiche D, E ed F, del territorio
nazionale come definite dal decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 10 marzo 1977 e purche'
sia assicurata una tenuta all'aria dei
serramenti corrispondente al meno ad una
permeabilita' all'aria inferiore a 6 mc/
ora per ml (metro lineare)di giunto apri-
bile e di 20 mc/ora per mq di superficie
apribile in corrispondenza di una diffe-
renza di pressione di 100 Pascal.
Tubazione di adduzione
dell'acqua calda Ammessa all'incentivo solo la spesa di
fornitura del materiale isolante (non le
eventuali opere murarie).