Art 1117 - 1139
Parti comuni dell'edificio
(CODICE CIVILE-art. 1117 )
Art. 1117.
(( (Parti comuni dell'edificio). ))
((Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari delle singole
unita' immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento
periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come
il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i
pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale,
i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili
e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonche' i locali per i servizi
in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la
lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le
caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere
destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne,
gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di
distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica,
per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la
ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di
flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi
collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprieta'
individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti
unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle
normative di settore in materia di reti pubbliche)).
Art. 1117-bis.
(( (Ambito di applicabilita'). ))
((Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto
compatibili, in tutti i casi in cui piu' unita' immobiliari o piu'
edifici ovvero piu' condominii di unita' immobiliari o di edifici
abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.))
Art. 1117-ter.
(( (Modificazioni delle destinazioni d'uso). ))
((Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l'assemblea,
con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei
partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore
dell'edificio, puo' modificare la destinazione d'uso delle parti
comuni.
La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di
trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli
spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera
raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire
almeno venti giorni prima della data di convocazione.
La convocazione dell'assemblea, a pena di nullita', deve indicare
le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione
d'uso.
La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono
stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono
recare pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del fabbricato o
che ne alterano il decoro architettonico. ))
Art. 1117-quater.
(( (Tutela delle destinazioni d'uso). ))
((In caso di attivita' che incidono negativamente e in modo
sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni,
l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono
diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione
dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni
giudiziarie. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali
attivita' con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo
1136)).
Art. 1118.
(( (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). ))
((Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il
titolo non disponga altrimenti, e' proporzionale al valore
dell'unita' immobiliare che gli appartiene.
Il condomino non puo' rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non puo' sottrarsi all'obbligo di contribuire alle
spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la
destinazione d'uso della propria unita' immobiliare, salvo quanto
disposto da leggi speciali.
Il condomino puo' rinunciare all'utilizzo dell'impianto
centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo
distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi
di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta
tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione
straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a
norma)).
Art. 1119.
(Indivisibilita').
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno
che la divisione possa farsi senza rendere piu' incomodo l'uso della
cosa a ciascun condomino ((e con il consenso di tutti i partecipanti
al condominio)).
Art. 1120.
(Innovazioni).
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art.
1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento
o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma
dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto
della normativa di settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la
salubrita' degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere
architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli
edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unita'
immobiliari o dell'edificio, nonche' per la produzione di energia
mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche,
solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che
conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento
del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione
radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso
informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti
fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli
impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la
destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di
farne uso secondo il loro diritto.
L'amministratore e' tenuto a convocare l'assemblea entro trenta
giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato
all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La
richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e
delle modalita' di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza,
l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente
a fornire le necessarie integrazioni.
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla
stabilita' o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro
architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio
inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
(87) ((283))
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AGGIORNAMENTO (87)
La L. 5 agosto 1978, n. 457, come modificata dalla L. 17 febbraio
1992, n. 179 ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che "In deroga agli
articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli
interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu'
unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei
condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del valore
dell'edificio".
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AGGIORNAMENTO (283)
Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 ha disposto (con l'art. 10, comma 9)
che "In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quarto e quinto
comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un
unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere
disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti
almeno la meta' del valore dell'edificio e gli interventi ivi
previsti devono essere approvati con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del
valore dell'edificio".
Art. 1121.
(Innovazioni gravose o voluttuarie).
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia
carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e
all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o
manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non
intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo
nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non e' possibile, l'innovazione non e'
consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha
deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o
aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai
vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e
di manutenzione dell'opera.
(87) ((283))
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AGGIORNAMENTO (87)
La L. 5 agosto 1978, n. 457, come modificata dalla L. 17 febbraio
1992, n. 179 ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che "In deroga agli
articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli
interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu'
unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei
condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del valore
dell'edificio".
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AGGIORNAMENTO (283)
Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 ha disposto (con l'art. 10, comma 9)
che "In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quarto e quinto
comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un
unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere
disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti
almeno la meta' del valore dell'edificio e gli interventi ivi
previsti devono essere approvati con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del
valore dell'edificio".
Art. 1122.
(( (Opere su parti di proprieta' o uso individuale). ))
((Nell'unita' immobiliare di sua proprieta' ovvero nelle parti
normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in
proprieta' esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino
non puo' eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero
determinino pregiudizio alla stabilita', alla sicurezza o al decoro
architettonico dell'edificio.
In ogni caso e' data preventiva notizia all'amministratore che ne
riferisce all'assemblea)).
Art. 1122-bis.
(( (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di
produzione di energia da fonti rinnovabili). ))
((Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione
radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso
informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti
fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in
modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unita'
immobiliari di proprieta' individuale, preservando in ogni caso il
decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia
di reti pubbliche.
E' consentita l'installazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unita'
del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie
comune e sulle parti di proprieta' individuale dell'interessato.
Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni,
l'interessato ne da' comunicazione all'amministratore indicando il
contenuto specifico e le modalita' di esecuzione degli interventi.
L'assemblea puo' prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto
comma dell'articolo 1136, adeguate modalita' alternative di
esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilita', della
sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini
dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede,
a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare
e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di
utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto.
L'assemblea, con la medesima maggioranza, puo' altresi' subordinare
l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea
garanzia per i danni eventuali.
L'accesso alle unita' immobiliari di proprieta' individuale deve
essere consentito ove necessario per la progettazione e per
l'esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli
impianti destinati alle singole unita' abitative.))
Art. 1122-ter.
(( (Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni). ))
((Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni
dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su
di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al
secondo comma dell'articolo 1136)).
Art. 1123.
(Ripartizione delle spese).
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle
parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi
nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla
maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al
valore della proprieta' di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura
diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno
puo' farne.
Qualora un edificio abbia piu' scale, cortili, lastrici solari,
opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero
fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico
del gruppo di condomini che ne trae utilita'.
Art. 1124.
((Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori))
((Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai
proprietari delle unita' immobiliari a cui servono. La spesa relativa
e' ripartita tra essi, per meta' in ragione del valore delle singole
unita' immobiliari e per l'altra meta' esclusivamente in misura
proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo)).
Al fine del concorso nella meta' della spesa, che e' ripartita in
ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi
morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non
siano di proprieta' comune.
Art. 1125.
(Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai).
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle
volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei
due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del
proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a
carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la
decorazione del soffitto.
Art. 1126.
(Lastrici solari di uso esclusivo).
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non e'
comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono
tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o
ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di
tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il
lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della
porzione di piano di ciascuno.
Art. 1127.
(Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio).
Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio puo' elevare nuovi
piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La
stessa facolta' spetta a chi e' proprietario esclusivo del lastrico
solare.
La sopraelevazione non e' ammessa se le condizioni statiche
dell'edificio non la consentono.
I condomini possono altresi' opporsi alla sopraelevazione, se
questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero
diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini
un'indennita' pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la
nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello
da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli
e' inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o
parte dei condomini avevano il diritto di usare.
Art. 1128.
(Perimento totale o parziale dell'edificio).
Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i
tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini puo' richiedere la
vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato
diversamente convenuto.
Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei
condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni
dell'edificio, e ciascuno e' tenuto a concorrervi in proporzione dei
suoi diritti sulle parti stesse.
L'indennita' corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti
comuni e' destinata alla ricostruzione di queste.
Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione
dell'edificio e' tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti,
anche sulle parti di sua esclusiva proprieta', secondo la stima che
ne sara' fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad
alcuni soltanto dei condomini.
Art. 1129.
(( (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore). ))
((Quando i condomini sono piu' di otto, se l'assemblea non vi
provvede, la nomina di un amministratore e' fatta dall'autorita'
giudiziaria su ricorso di uno o piu' condomini o dell'amministratore
dimissionario.
Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo
dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e
professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di societa', anche
la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i
registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonche' i
giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta
all'amministratore, puo' prenderne gratuitamente visione e ottenere,
previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.
L'assemblea puo' subordinare la nomina dell'amministratore alla
presentazione ai condomini di una polizza individuale di
assicurazione per la responsabilita' civile per gli atti compiuti
nell'esercizio del mandato.
L'amministratore e' tenuto altresi' ad adeguare i massimali della
polizza se nel periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori
straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all'importo
di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente
all'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'amministratore sia coperto
da una polizza di assicurazione per la responsabilita' civile
professionale generale per l'intera attivita' da lui svolta, tale
polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell'impresa di
assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo
precedente per lo specifico condominio.
Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune,
accessibile anche ai terzi, e' affissa l'indicazione delle
generalita', del domicilio e dei recapiti, anche telefonici,
dell'amministratore.
In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio
o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, e' affissa
l'indicazione delle generalita' e dei recapiti, anche telefonici,
della persona che svolge funzioni analoghe a quelle
dell'amministratore.
L'amministratore e' obbligato a far transitare le somme ricevute a
qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonche' quelle a qualsiasi
titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto
corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun
condomino, per il tramite dell'amministratore, puo' chiedere di
prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della
rendicontazione periodica.
Alla cessazione dell'incarico l'amministratore e' tenuto alla
consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al
condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attivita' urgenti
al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad
ulteriori compensi.
Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea,
l'amministratore e' tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle
somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura
dell'esercizio nel quale il credito esigibile e' compreso, anche ai
sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per
l'attuazione del presente codice.
L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende
rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le
dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.
La revoca dell'amministratore puo' essere deliberata in ogni tempo
dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure
con le modalita' previste dal regolamento di condominio. Puo'
altresi' essere disposta dall'autorita' giudiziaria, su ricorso di
ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo
1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi
irregolarita'. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarita'
fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del
dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche
singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per
far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore.
In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino
puo' rivolgersi all'autorita' giudiziaria; in caso di accoglimento
della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla
rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta puo' rivalersi
nei confronti dell'amministratore revocato.
Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarita':
1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del
rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea
per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri
casi previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e
amministrativi, nonche' di deliberazioni dell'assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo
comma;
4) la gestione secondo modalita' che possono generare possibilita'
di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio
personale dell'amministratore o di altri condomini;
5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla
cancellazione delle formalita' eseguite nei registri immobiliari a
tutela dei diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione
delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare
diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;
7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri
6), 7) e 9);
8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al
secondo comma del presente articolo.
In caso di revoca da parte dell'autorita' giudiziaria, l'assemblea
non puo' nominare nuovamente l'amministratore revocato.
L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo
rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullita' della
nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attivita'
svolta.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le
disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del
libro IV.
Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di
edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti
pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello
Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonche' a quelli
realizzati da enti pubblici non economici o societa' private senza
scopo di lucro con finalita' sociali proprie dell'edilizia
residenziale pubblica)).
Art. 1130.
(Attribuzioni dell'amministratore).
L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e
dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla
annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui
condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei
servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il
miglior godimento a ciascuno dei condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la
manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per
l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni
dell'edificio;
5) eseguire gli adempimenti fiscali;
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale
contenente le generalita' dei singoli proprietari e dei titolari di
diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del
codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di
ciascuna unita' immobiliare, nonche' ogni dato relativo alle
condizioni di sicurezza ((delle parti comuni dell'edificio)). Ogni
variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in
forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di
inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con
lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del
registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o
incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni
necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;
7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del
registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di
contabilita'. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresi'
annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le
deliberazioni nonche' le brevi dichiarazioni rese dai condomini che
ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro e' allegato il
regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e
revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le
date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del
condominio, nonche' gli estremi del decreto in caso di provvedimento
giudiziale. Nel registro di contabilita' sono annotati in ordine
cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i
singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro puo' tenersi
anche con modalita' informatizzate;
8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria
gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato
tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio;
9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione
relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle
eventuali liti in corso;
10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e
convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta
giorni.
Art. 1130-bis.
(( (Rendiconto condominiale). ))
((Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di
uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del
condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che
devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si
compone di un registro di contabilita', di un riepilogo finanziario,
nonche' di una nota sintetica esplicativa della gestione con
l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.
L'assemblea condominiale puo', in qualsiasi momento o per piu'
annualita' specificamente identificate, nominare un revisore che
verifichi la contabilita' del condominio. La deliberazione e' assunta
con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la
relativa spesa e' ripartita fra tutti i condomini sulla base dei
millesimi di proprieta'. I condomini e i titolari di diritti reali o
di godimento sulle unita' immobiliari possono prendere visione dei
documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a
proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono
essere conservati per dieci anni dalla data della relativa
registrazione.
L'assemblea puo' anche nominare, oltre all'amministratore, un
consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli
edifici di almeno dodici unita' immobiliari. Il consiglio ha funzioni
consultive e di controllo)).
Art. 1131.
(Rappresentanza).
Nei limiti delle attribuzioni stabilite ((dall'articolo 1130)) o
dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o
dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei
partecipanti e puo' agire in giudizio sia contro i condomini sia
contro i terzi.
Puo' essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente
le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti
dell'autorita' amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che
esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi e' tenuto a
darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo puo' essere
revocato ed e' tenuto al risarcimento dei danni.
Art. 1132.
(Dissenso dei condomini rispetto alle liti).
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere
una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con
atto notificato all'amministratore, puo' separare la propria
responsabilita' in ordine alle conseguenze della lite per il caso di
soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da
quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per cio' che abbia
dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite e' stato favorevole al condominio, il
condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio e' tenuto a
concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile
ripetere dalla parte soccombente.
Art. 1133.
(Provvedimenti presi dall'amministratore).
I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi
poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti
dell'amministratore e' ammesso ricorso all'assemblea, senza
pregiudizio del ricorso all'autorita' giudiziaria nei casi e nel
termine previsti dall'art. 1137.
Art. 1134.
(( (Gestione di iniziativa individuale). ))
((Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza
autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al
rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente)).
Art. 1135.
(Attribuzioni dell'assemblea dei condomini).
Oltre a quanto e' stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea
dei condomini provvede:
1) alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua
retribuzione;
2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante
l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e
all'impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni,
costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari
all'ammontare dei lavori ((; se i lavori devono essere eseguiti in
base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione
del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo puo' essere
costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti)).
L'amministratore non puo' ordinare lavori di manutenzione
straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo
caso deve riferirne nella prima assemblea.
L'assemblea puo' autorizzare l'amministratore a partecipare e
collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi
dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche
mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonche'
di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine
di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la
vivibilita' urbana, la sicurezza e la sostenibilita' ambientale della
zona in cui il condominio e' ubicato.
Art. 1136.
(Costituzione dell'assemblea e validita' delle deliberazioni).
L'assemblea in prima convocazione e' regolarmente costituita con
l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del
valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al
condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta' del
valore dell'edificio.
Se l'assemblea in prima convocazione non puo' deliberare per
mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione
delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni
caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda
convocazione e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti
condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero
edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione
e' valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un
numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore
dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che
esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le
deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o
riparazioni straordinarie di notevole entita' e le deliberazioni di
cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonche'
1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza
stabilita dal secondo comma del presente articolo.((283))
Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e
all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate
dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza
degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore
dell'edificio.((283))
L'assemblea non puo' deliberare, se non consta che tutti gli aventi
diritto sono stati regolarmente convocati.
Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da
trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore.
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AGGIORNAMENTO (87)
La L. 5 agosto 1978, n. 457, come modificata dalla L. 17 febbraio
1992, n. 179 ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che "In deroga agli
articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli
interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu'
unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei
condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del valore
dell'edificio".
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AGGIORNAMENTO (283)
Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 ha disposto (con l'art. 10, comma 9)
che "In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quarto e quinto
comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un
unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere
disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti
almeno la meta' del valore dell'edificio e gli interventi ivi
previsti devono essere approvati con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del
valore dell'edificio".
Art. 1137.
(( (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea). ))
((Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli
precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di
condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto puo' adire
l'autorita' giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della
deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di
comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della
deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorita'
giudiziaria.
L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio
della causa di merito non sospende ne' interrompe il termine per la
proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non
espressamente previsto, la sospensione e' disciplinata dalle norme di
cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione
dell'articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura
civile)).
Art. 1138.
(Regolamento di condominio).
Quando in un edificio il numero dei condomini e' superiore a dieci,
deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa
l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i
diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonche' le
norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative
all'amministrazione.
Ciascun condomino puo' prendere l'iniziativa per la formazione del
regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
((Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la
maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed
allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso
puo' essere impugnato a norma dell'articolo 1107)).
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i
diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto
e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle
disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129,
1131, 1132, 1136 e 1137.
((Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o
detenere animali domestici)).
Art. 1139.
(Rinvio alle norme sulla comunione).
Per quanto non e' espressamente previsto da questo capo si
osservano le norme sulla comunione in generale.