DM 140 Certificati/attestato
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 11 dicembre 2012, n. 220;
Visto l'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del
Codice civile e disposizioni transitorie, per come modificato
dall'articolo 25 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, recante
"Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici";
Visto l'articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge del
21 febbraio 2014, n. 9;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in
data 13 giugno 2014;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto disciplina:
a) i criteri, le modalita' e i contenuti dei corsi di formazione
e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali;
b) i requisiti del formatore e del responsabile scientifico.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 11 dicembre 2012, n. 220, recante:
"Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2012, n.
293.
- Si riporta il testo dell'art. 71-bis delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie:
«Art. 71-bis. - Possono svolgere l'incarico di
amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro
la pubblica amministrazione, l'amministrazione della
giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro
delitto non colposo per il quale la legge commina la pena
della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e,
nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di
prevenzione divenute definitive, salvo che non sia
intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei
protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola
secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione
iniziale e svolgono attivita' di formazione periodica in
materia di amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma
non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato
tra i condomini dello stabile.
Possono svolgere l'incarico di amministratore di
condominio anche societa' di cui al titolo V del libro V
del codice. In tal caso, i requisiti devono essere
posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli
amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le
funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei
quali la societa' presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b),
c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione
dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino puo'
convocare senza formalita' l'assemblea per la nomina del
nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attivita' di amministrazione di
condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni
precedenti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e' consentito lo svolgimento dell'attivita'
di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui
alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo
di formazione periodica.».
- Si riporta il testo del comma 9, lettera a) dell'art.
1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi
urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015):
«Art. 1.(Disposizioni per la riduzione dei costi
gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi
strategici dell'energia geotermica, in materia di
certificazione energetica degli edifici e di condominio, e
per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela
ambientale). (In vigore dal 22 febbraio 2014) - (Omissis).
9. La riforma della disciplina del condominio negli
edifici, di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e'
cosi' integrata:
a) con Regolamento del Ministro della giustizia,
emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari
per esercitare l'attivita' di formazione degli
amministratori di condominio nonche' i criteri, i contenuti
e le modalita' di svolgimento dei corsi della formazione
iniziale e periodica prevista dall'art. 71-bis, primo
comma, lettera g), delle disposizioni per l'attuazione del
codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre
2012, n. 220;
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17. (Regolamenti) - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».